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Permessi e documenti

Chiedere il divorzio o la separazione

Anagrafe e stato civile

Servizio non attivo

Il servizio sarà attivo entro il 31 dicembre 2024

I coniugi che, di comune accordo, decidono di separarsi o divorziare possono farlo sottoscrivendo l ’ accordo stabilito innanzi all ’ Ufficiale dello Stato Civile.  


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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a:

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Possono chiedere il divorzio o la separazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile o, in mancanza di questi, davanti al Sindaco, i coniugi in possesso dei seguenti requisiti: il matrimonio deve essere stato celebrato in forma civile o in forma religiosa e, nel caso di matrimonio celebrato all’estero, deve essere stato trascritto; uno dei due coniugi deve essere residente nel Comune dove si intende presentare la richiesta ;non devono avere figli minori di età, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli economicamente non autosufficienti.

Descrizione

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Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 132/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge n. 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente sottoscrivere un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio o quello in cui uno dei due coniugi attualmente risiede oppure il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso/acattolico o celebrato all'estero

L’accordo può essere concluso quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi o anche di uno solo di essi); inoltre, non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale) mentre si può concordare il riconoscimento di un assegno di mantenimento.

Trascorso un mese dalla sottoscrizione dell’ accordo, i coniugi devono presentarsi nuovamente in Comune, nella data stabilita con l’ufficio preposto, pena la nullità, per la conferma della scelta mediante nuova dichiarazione.

Se l’accordo viene confermato si procede immediatamente ad effettuare le dovute annotazioni negli atti di matrimonio. Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (Decreto legge 12/09/2014, n. 132, art. 6).

Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del presidente del tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.

Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.

Dal 26 maggio 2015, per effetto della legge n. 55/2015, si può divorziare dopo solo un anno di separazione (in precedenza erano tre), termine ridotto ulteriormente a sei mesi nel caso in cui la separazione sia consensuale.
 

Come fare

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Il divorzio si ottiene con quattro modalità diverse, che dipendono sia dal tipo di matrimonio che dalle caratteristiche e dalla volontà degli sposi:
  • Mediante sentenza del giudice (rivolgersi ad un legale di fiducia)
  • Mediante sentenza di un giudice straniero o di un’autorità amministrativa che ne abbia facoltà secondo la legge dello stato straniero, che potrà essere trascritta in Italia in base a determinate caratteristiche del provvedimento
  • Mediante procedimento consensuale di negoziazione assistita da un legale
  • Mediante consenso espresso davanti all’ufficiale dello stato civile italiano
I coniugi, o uno solo dei due, devono presentarsi all’Ufficio di Stato Civile del Comune competente a ricevere l’accordo per comunicare la volontà di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio.
Il Comune competente può essere il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio, quello in cui uno dei due coniugi attualmente risiede, il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso/acattolico o celebrato all'estero.

In tale circostanza bisogna presentare i moduli preposti, per l’acquisizione dei dati necessari, debitamente compilati, le copie dei documenti di identità in corso di validità di entrambe i coniugi e la ricevuta del pagamento per i costi richiesti.

Gli altri documenti occorrenti, se in possesso di altra Pubblica Amministrazione italiana, vengono acquisiti d’ufficio; in caso contrario devono essere prodotti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge. Una volta ottenuta la documentazione necessaria, l'Ufficio di Stato Civile, concorda con gli interessati il giorno per ricevere l' accordo di separazione o divorzio .

In tale data i coniugi devono presentarsi davanti all’Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l’accordo, muniti del documento di identità valido.

Se uno o entrambi i coniugi decidono di avvalersi della presenza di un avvocato questi è tenuto a presentare documento di identità valido e tesserino professionale attestante l’appartenenza all’Ordine degli avvocati.

Nel caso di coniugi assistiti da un interprete, l’interprete, munito di documento di riconoscimento valido, deve prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
 

Cosa serve

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La documentazione necessaria è:

  • Carta di identità valida e sua copia;
  • atto di matrimonio;
  • certificato di residenza;
  • stato di famiglia;
  • dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi;
  • copia del codice fiscale di entrambi;
  • modulo preposto dal Comune debitamente compilato;
  • Ricevuta attestante il pagamento dovuto.



    Cosa si ottiene

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    Presso l'Ufficio comunale di Stato Civile si pu ò ottenere:

    • la separazione personale;
    • lo scioglimento del matrimonio civile;
    • la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
    • la modifica degli accordi di separazione e divorzio gi à stipulati.

     

     

    Tempi e scadenze

    5giorni

    Presa in carico

    Dopo aver presentato la tua richiesta, il comune avvia il procedimento e prenderà in carico la tua domanda in 5 giorni.

    10giorni

    Eventuale richiesta di integrazioni

    Durante l'istruttoria, potrebbero essere necessarie integrazioni. Il comune ti invierà una richiesta di integrazioni entro 10 giorni dall'avvio del procedimento.

    30giorni

    Conclusione del procedimento

    Il procedimento amministrativo sarà concluso entro un massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

    5giorni

    Presa in carico

    Dopo aver presentato la tua richiesta, il comune avvia il procedimento e prenderà in carico la tua domanda in 5 giorni.

    10giorni

    Eventuale richiesta di integrazioni

    Durante l'istruttoria, potrebbero essere necessarie integrazioni. Il comune ti invierà una richiesta di integrazioni entro 10 giorni dall'avvio del procedimento.

    30giorni

    Conclusione del procedimento

    Il procedimento amministrativo sarà concluso entro un massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

    Quanto costa

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    Il costo pari a 16 euro è da corrispondere prima della redazione dell'accordo.

     

    Accedi al servizio

    Servizio non disponibile online tramite questo portale

    Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

    Ulteriori informazioni

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    Normativa di riferimento

    • Legge n. 55 del 6/05/2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonch é di comunione tra i coniugi;
    • Legge n. 162 del 10/11/2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile;
    • D.M. del 27/02/2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
    • D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

     

     

    Condizioni di servizio

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    L’ufficio di Stato Civile del Comune è tenuto a concordare con i coniugi un secondo appuntamento per confermare la validità dell’accordo fatto a partire da 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo stesso.

    Canale fisico

    Nessun risultato

    Documenti

    [Collassa]
    Richiesta di cessazione o scioglimento
    Istanza

    Documento di identità in corso di validità (Obbligatorio solo per la presentazione dell'istanza cartacea)

    Istanza

    Ulteriori documenti allegati

    Istanza

    Dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile - Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà per figlio maggiorenne

    Scarica modello
    Integrazione

    Risposta integrazione

    Istanza

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER CESSAZIONE_SCIOGLIMENTO

    Scarica modello
    [Espandi]
    Richiesta di separazione

    Contatti

    Ufficio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

    Sede Comunale

    75018 Via Zanardelli 33, 75018, Stigliano, Matera, Basilicata, Italia

    Telefono: +39 0835 567 201 interno 3

    PEC: comunestigliano@ebaspec.it

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