RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Il contributo può essere richiesto da chi esercita la potestà genitoriale, pertanto, il richiedente deve appartenere ad una delle seguenti categorie:
- Genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
- Tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli artt. 343 e ss. del Codice civile.
2. Un nucleo familiare con ISEE ordinario o corrente in corso di validità fino ad € 20.000,00. (L’ISEE ordinario è quello riferito all’anno 2022 e può essere sostituito dall’ISEE corrente sulla base delle previsioni di legge).
Nel caso di genitori non conviventi per il calcolo ISEE si deve tener conto delle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. Nel caso di:
- Convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a sé stante.
- Minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo.
3. In linea con la normativa vigente gli istanti non devono allegare l’attestazione ISEE ma dichiarare soltanto il valore ISEE in essa riportato.
4. Lo studente deve:
a) Essere iscritto e frequentare l’istruzione scolastica secondaria statale e paritaria di I grado o il primo o secondo anno dell’istruzione secondaria di secondo grado statale o paritaria;
b) Avere la residenza in Basilicata.
5. Possono ricevere il contributo anche i minori stranieri in obbligo scolastico, che dimorano e/o sono domiciliati in Basilicata e che sono iscritti e frequentano, alla data di presentazione della domanda, un istituto scolastico della Basilicata. In tal caso la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori, o dal rappresentante legale della struttura che ospita il minore e/o dai tutori legali di detti minori.
6. Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.
7. Possono accedere al beneficio anche gli studenti frequentanti corsi serali, purché non siano già in possesso di un titolo analogo.
8. Nel caso di studente ripetente che si iscrive allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi, lo stesso può richiedere il beneficio solo se riferito all’acquisto di libri di testo diversi dall’anno precedente o per libri di testo per i quali non abbia richiesto il contributo in anni precedenti.
9. I Comuni, nel verificare le istanze presentate, devono tener conto che sono motivo di esclusione dal contributo:
a) L’assenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 3 del presente Avviso Pubblico;
b) Il non sostenimento della spesa o eventuali spese non ammissibili.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere compilate, ESCLUSIVAMENTE ON-LINE entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 27.11.2024.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il richiedente dovrà compilare la domanda sul portale istituzionale del Comune di Stigliano tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) utilizzando le credenziali SPID per l’accesso al seguente link: https://www.comune.stigliano.mt.it/serviziospecifico/96, allegando:
- copia elenco libri dell’Istituzione Scolastica frequentata;
- copia documentazione fiscale di acquisto (ove già acquistati);
- copia prenotazione testi non ancora acquistati (con indicazione del relativo prezzo di vendita al pubblico al netto di eventuali sconti);
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia delle coordinate bancarie (codice IBAN) intestate al richiedente.