Carta solidale per acquisto di beni di prima necessita’

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Con decreto del ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze 18/04/2023, pubblicato sulla gazzetta ufficiale - serie generale - n

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22 giugno 2023

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9 min

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Con decreto del ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze 18/04/2023, pubblicato sulla gazzetta ufficiale - serie generale - n

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Con Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/04/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.110 del 12 maggio 2023, sono state dettate disposizioni attuative ed applicative del fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 451 del medesimo articolo.

La Carta Solidale consiste in una carta prepagata del valore di euro 382,50 per famiglie con ISEE non superiore a 15.000,00 euro, individuate dall’INPS, da utilizzare solo per acquistare beni di prima necessità, specie quelli alimentari.

NON BISOGNA PRESENTARE NESSUNA DOMANDA. GLI ELENCHI DEI BENEFICIARI SONO REDATTI DA INPS E COMUNICATI AL COMUNE. IL COMUNE DI RESIDENZA DOVRA’ COMUNICARE AI BENEFICIARI LE MODALITA’ DI RITIRO DELLA CARD PRESSO GLI UFFICI POSTALI.

I COMUNI RICEVONO DALL'INPS L'ELENCO DI TUTTI I NUCLEI BENEFICIARI, nei limiti delle carte loro assegnate, per il Comune di Stigliano saranno 105 i beneficiari, individuati sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dalla stessa INPS.

SEGUENDO IL SEGUENTE ORDINE DI PRIORITÀ DECRESCENTE:
1. Nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31/12/2009, priorità è data ai nuclei familiari con indicatore ISEE più basso;
2. Nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31/12/2005, priorità è data ai nuclei familiari con indicatore ISEE più basso;
3. Nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei familiari con indicatore ISEE più basso;

IL CONTRIBUTO NON SPETTA AI NUCLEI FAMILIARI (che alla data di entrata in vigore del presente decreto) SIANO TITOLARI O PERCETTORI DI:
- Reddito di cittadinanza;
- Reddito di inclusione, qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà;

NON SPETTA, INOLTRE, AI NUCLEI FAMILIARI NEI QUALI ALMENO UN COMPONENTE SIA PERCETTORE DI:
- Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego;
- NASPI e indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COL.;
- Indennità di mobilità;
- Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito;
- Cassa Integrazione guadagni - CIG.;
- qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di
disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

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Ultimo aggiornamento: 22 giugno 2023, 09:50

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